Immissione sul mercato degli strumenti di misurazione
L’immissione sul mercato degli strumenti di misurazione regolamentati dalla legge avviene tramite una procedura di valutazione della conformità o un’ammissione nazionale e una verificazione iniziale. Le procedure applicabili sono stabilite nelle ordinanze del DFGP specifiche sugli strumenti di misurazione.
Procedura per l’immissione sul mercato degli strumenti di misurazione
Esistono due modi per immettere sul mercato strumenti di misurazione regolamentati dalla legge:
- una procedura di valutazione della conformità
- un’ammissione nazionale e verificazione iniziale.
La variante da applicare è stabilita dalle ordinanze specifiche sugli strumenti di misurazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
Le ordinanze relative alla vostra categoria di strumenti di misurazione sono disponibili nella Panoramica degli strumenti di misurazione regolamentati dalla legge.
Procedura di valutazione della conformità
Nell’ambito della procedura di valutazione della conformità, il fabbricante di uno strumento di misurazione incarica un organismo designato, che provvede a verificare se uno strumento di misurazione o la sua produzione soddisfano i requisiti di legge.
Se la valutazione ha avuto esito positivo, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità.
Gli strumenti di misurazione conformi sono riconoscibili dalla marcatura CE, CH o UKCA completata dal marchio metrologico «M». Sullo strumento possono essere presenti una o più delle seguenti marcature:
Requisiti degli organismi di valutazione della conformità in Svizzera
Gli organismi di valutazione della conformità devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. La loro designazione si basa sull’Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione nonché sull’accordo tra Svizzera e UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
Per gli strumenti di misurazione disciplinati dalla Direttiva sugli strumenti di misurazione (2014/32/UE) o dalla Direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (2014/31/UE), l’organismo di valutazione della conformità deve essere designato anche dalla Commissione europea.
METAS-Cert soddisfa questi requisiti ed è l’organismo di conformità del METAS riconosciuto da Svizzera, UE e Regno Unito.
Ammissione e verificazione iniziale
Singoli strumenti di misurazione necessitano di un’ammissione nazionale e di una verificazione iniziale. Trattandosi di attività di competenza statale possono essere eseguite soltanto da:
- il METAS;
- gli organi esecutivi competenti (uffici e laboratori di verificazione).
Gli strumenti di misurazione con ammissione nazionale sono riconoscibili dalla lettera «S» stilizzata sulla targhetta. L’esito positivo della verificazione iniziale viene confermato con una marcatura di verificazione.





