Passare al contenuto principale

Immissione sul mercato degli strumenti di misurazione

L’immissione sul mercato degli strumenti di misurazione regolamentati dalla legge avviene tramite una procedura di valutazione della conformità o un’ammissione nazionale e una verificazione iniziale. Le procedure applicabili sono stabilite nelle ordinanze del DFGP specifiche sugli strumenti di misurazione.

Procedura per l’immissione sul mercato degli strumenti di misurazione

Esistono due modi per immettere sul mercato strumenti di misurazione regolamentati dalla legge:

  • una procedura di valutazione della conformità
  • un’ammissione nazionale e verificazione iniziale.

La variante da applicare è stabilita dalle ordinanze specifiche sugli strumenti di misurazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Le ordinanze relative alla vostra categoria di strumenti di misurazione sono disponibili nella Panoramica degli strumenti di misurazione regolamentati dalla legge.

Procedura di valutazione della conformità

Nell’ambito della procedura di valutazione della conformità, il fabbricante di uno strumento di misurazione incarica un organismo designato, che provvede a verificare se uno strumento di misurazione o la sua produzione soddisfano i requisiti di legge.

Se la valutazione ha avuto esito positivo, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità.

Gli strumenti di misurazione conformi sono riconoscibili dalla marcatura CE, CH o UKCA completata dal marchio metrologico «M». Sullo strumento possono essere presenti una o più delle seguenti marcature:

Requisiti degli organismi di valutazione della conformità in Svizzera

Gli organismi di valutazione della conformità devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. La loro designazione si basa sull’Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione nonché sull’accordo tra Svizzera e UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Per gli strumenti di misurazione disciplinati dalla Direttiva sugli strumenti di misurazione (2014/32/UE) o dalla Direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (2014/31/UE), l’organismo di valutazione della conformità deve essere designato anche dalla Commissione europea.

METAS-Cert soddisfa questi requisiti ed è l’organismo di conformità del METAS riconosciuto da Svizzera, UE e Regno Unito.

Ammissione e verificazione iniziale

Singoli strumenti di misurazione necessitano di un’ammissione nazionale e di una verificazione iniziale. Trattandosi di attività di competenza statale possono essere eseguite soltanto da:

Gli strumenti di misurazione con ammissione nazionale sono riconoscibili dalla lettera «S» stilizzata sulla targhetta. L’esito positivo della verificazione iniziale viene confermato con una marcatura di verificazione.

Ulteriori informazioni

METAS-Cert – Valutazione della conformità e certificazione degli strumenti di misurazione in Svizzera

METAS-Cert è l’organismo di valutazione della conformità del METAS riconosciuto da Svizzera, UE e Regno Unito. Controlliamo, certifichiamo e ispezioniamo strumenti di misurazione e sistemi di misurazione intelligenti in base alle disposizioni di legge, alle norme e ai requisiti dei clienti.

Strumenti di misurazione regolamentati dalla legge

Gli strumenti di misurazione regolamentati per legge sono soggetti a severi requisiti volti a garantire risultati affidabili. Qui trovate una panoramica degli strumenti di misurazione regolamentati per legge e dei relativi fondamenti giuridici.

Servizio

Valutazioni della conformità degli strumenti di misurazione

Le valutazioni della conformità degli strumenti di misurazione da parte dell’organismo di valutazione della conformità METAS-Cert garantiscono l’immissione sul mercato conforme alla legge e il riconoscimento internazionale dei vostri strumenti di misurazione. In Svizzera e nell’UE sono un presupposto per l’accesso al mercato di molti strumenti di misurazione.

Servizio

Ammissione nazionale per strumenti di misurazione in Svizzera

L’ammissione nazionale basata sull’Art. 16 dell’Ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.210; OStrM) conferma il rispetto dei requisiti vincolanti per gli strumenti di misurazione e consente quindi l’immissione sul mercato del vostro strumento di misurazione conforme alla legge. La domanda di ammissione nazionale viene solitamente presentata dal produttore o dal distributore svizzero.

Servizio

Verificazione

Le nostre verificazioni garantiscono che gli strumenti di misurazione soggetti all’obbligo di verificazione siano conformi alle prescrizioni di legge. Uno strumento di misurazione verificato è riconoscibile dalla marcatura di verificazione indicante la validità della verificazione e che genera fiducia nel risultato di misurazione.