Indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati
In linea di principio, la vendita di merci sfuse e in imballaggi preconfezionati deve avvenire sulla base della quantità netta. Questa regolamentazione dell’indicazione di quantità attraverso l’Ordinanza sulle indicazioni di quantità tutela i consumatori e garantisce un commercio equo.
Vendita per quantità netta
Secondo l’Ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ, RS 941.204), le indicazioni di quantità devono essere riportate come valori netti sia nelle vendite di merce sfusa che sugli imballaggi preconfezionati. Il materiale di imballaggio non viene quindi incluso nel calcolo, ma rientra nella tara e viene sottratto dal peso totale, in modo da conteggiare solo la merce.
Imballaggi preconfezionati
Gli imballaggi preconfezionati contengono merci confezionate in precedenza, che vengono riempite, dosate e sigillate in assenza dei clienti. La quantità di merce che contengono non può essere modificata senza aprire o modificare percettibilmente la confezione. Gli imballaggi preconfezionati sono costituiti dalla merce e dal relativo imballaggio individuale. Ciò vale sia per gli alimenti che per generi non alimentari come detersivi, cosmetici o viti.
I produttori di imballaggi preconfezionati sono tenuti per legge a indicare al momento della vendita il peso netto delle merci contenute. Le prescrizioni prevedono piccoli scostamenti per difetto ammissibili rispetto alla quantità nominale indicata, poiché le procedure di riempimento sono soggette per natura a determinate oscillazioni. Tali limiti di tolleranza garantiscono che i consumatori non ottengano imballaggi preconfezionati con un contenuto nettamente inferiore al peso indicato.
Tipi di imballaggi preconfezionati
- Imballaggi preconfezionati con quantità nominale identica:
Ogni imballaggio contiene la stessa quantità di merce (ad esempio 1 kg di spaghetti o 250 g di burro). - Imballaggi preconfezionati di quantità nominale diversa (confezioni casuali):
La quantità contenuta varia. Su ogni imballaggio preconfezionato deve essere indicata la quantità nominale specifica. Può trattarsi ad esempio di merci come carni o formaggi venduti imballati.
Vendita al banco
In caso di vendita sfusa vengono vendute merci non preconfezionate. La vendita al banco può avvenire in diversi modi:
- Vendita al banco in modalità self-service, in cui è il cliente stesso a pesare (ad esempio nella vendita di frutta e verdura);
- Vendita al banco con servizio, in cui il personale di vendita pesa e confeziona la merce in presenza del consumatore (ad esempio macellerie o caseifici).
Nella vendita al banco, i commercianti sono tenuti per legge a determinare il prezzo della merce sulla base del peso netto. A tale scopo vengono generalmente utilizzate bilance con funzione «tara», che consentono di sottrarre il peso dell’imballaggio premendo un tasto. Il materiale da imballaggio (ad es. vaschette, carta o pellicole) rientra nel peso tara e non viene conteggiato nella quantità delle merci.
Deroghe al principio del peso netto sono ammesse solo in casi definiti dalla legge.
Per determinare la quantità di merci deve essere utilizzata una bilancia che sia adatta all’uso previsto e che soddisfi le disposizioni di legge in materia di dichiarazione di conformità e verificazione successiva.
Esecuzione dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità
L’esecuzione dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità spetta ai Cantoni. I verificatori cantonali garantiscono il rispetto delle prescrizioni legali in materia di metrologia. Tra le loro mansioni rientrano il controllo degli imballaggi preconfezionati e il rispetto delle disposizioni di legge per la vendita sfusa.
L’Istituto federale di metrologia METAS esercita la vigilanza sui controlli cantonali.
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